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Possono soggiornare in Italia, gli stranieri che hanno fatto regolare ingresso sul territorio dello Stato in quanto in possesso del passaporto o documento equipollente e del visto di ingresso, salvo i casi di esenzione previsti da accordi internazionali.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia ove lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso.

Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea la presentazione delle istanze di carta di soggiorno presso gli uffici postali è facoltativa, potranno indifferentemente recarsi presso tali uffici o presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.

Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli uffici postali saranno convocati dall’Ufficio Immigrazione, tramite lettera raccomandata, per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, nei casi previsti dalla normativa vigente, e per la consegna del permesso-carta di soggiorno.

In sede di prima convocazione dovranno produrre 4 fotografie formato tessera con fondo bianco, una delle quali sarà apposta sul permesso-carta di soggiorno.

La richiesta di carta di soggiorno per sé e i propri familiari deve essere presentata con un unico kit, che contenga il Modulo 1 e il Modulo 2 qualora il familiare percepisca un reddito, per ciascun componente il nucleo familiare per il quale si richiede la carta.

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, nel termine di novanta giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro sessanta giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.

Durata Permesso di Soggiorno

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso. La durata non può comunque essere:

  1. superiore a tre mesi per affari e turismo;
  2. superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
  3. superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.

Per ricevere ausilio nella compilazione della istanza ci si può rivolgere ad un Comune abilitato od a un Patronato della propria zona.

Fonte> https://www.portaleimmigrazione.it/Nuova_Procedura.aspx

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