La pensione di vecchiaia spetta quando l’interessato ha compiuto l’età pensionabile richiesta e in presenza del relativo requisito contributivo minimo previsto dalla legge.

La c.d. “Riforma Fornero” sulle pensioni (D.L. n. 201/2011), in vigore dal 1° gennaio 2012, ha previsto una distinta regola di accesso a questa pensione, a seconda che il soggetto interessato sia un “vecchio” o un  “nuovo” iscritto, vale a dire a seconda che abbia versato contribuzione per la prima volta prima del 1996 (“vecchio” iscritto) o a partire da tale data (“nuovo” iscritto).

I vecchi iscritti possono accedere alla pensione di vecchiaia fino al 31 dicembre 2022:

– al compimento di una età anagrafica pari a 67 anni di età e con 20 anni di contributi.

I nuovi iscritti possono accedere alla pensione attraverso due diverse modalità:

1) La prima modalità prevede il perfezionamento dello stesso requisito anagrafico e contributivo minimo previsto per gli assicurati per la prima volta prima del gennaio 1996 (fino al 31 dicembre 2022, 67 anni di età e 20 anni di contributi), a condizione, però, che l’importo di pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, annualmente rivalutato.

2) La seconda modalità prevede, invece, che gli interessati possano accedere alla pensione di vecchiaia ad un un’età anagrafica pari, fino al 31 dicembre 2022, a 71 anni di età, con un’anzianità contributiva minima pari a 5 anni.

La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo il compimento dell’età pensionabile e del relativo requisito contributivo (se cessata l’attività di lavoro dipendente). In alternativa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione..

In tutte le ipotesi, per la maturazione del relativo requisito contributivo, può essere utilizzata anche la contribuzione derivante da lavoro svolto all’estero.

Fonte: https://bit.ly/3kw98L5

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