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La c.d. “Riforma Fornero” sulle pensioni (D.L. n. 201/2011), in vigore dal 1° gennaio 2012, ha previsto una distinta regola di accesso a questa pensione, a seconda che il soggetto interessato sia un “vecchio” o un  “nuovo” iscritto, vale a dire a seconda che abbia versato contribuzione per la prima volta prima del 1996 (“vecchio” iscritto) o a partire da tale data (“nuovo” iscritto).

I vecchi iscritti possono accedere alla pensione anticipata al perfezionamento di un determinato requisito contributivo, indipendentemente dall’età anagrafica.

Fino al 31 dicembre 2022, i requisiti richiesti, sono:

– per gli uomini, 42 anni e 10 mesi;

– per le donne, 41 anni e 10 mesi.

Per poter accedere a tale tipologia di pensione, occorre attendere l’apertura della cosiddetta “finestra”, pari a tre mesi. Ad esempio, un soggetto che perfeziona i 42 anni e 10 mesi nel mese di marzo, non potrà accedere alla pensione prima della data del 1° luglio.

Per i nuovi iscritti, esistono due diverse modalità di accesso alla pensione anticipata.

1) La prima modalità prevede l’accesso alla pensione anticipata al perfezionamento degli stessi requisiti contributivi richiesti per i vecchi iscritti, con la differenza che, per i nuovi iscritti, i versamenti volontari non sono considerati utili per il diritto alla pensione e che la contribuzione derivante da periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

Anche per i nuovi iscritti, per poter accedere a tale tipologia di pensione, occorre attendere l’apertura della cosiddetta “finestra”, pari a tre mesi. Ad esempio, un soggetto che perfeziona i 42 anni e 10 mesi nel mese di marzo, non potrà accedere alla pensione prima della data del 1° luglio.

2) La seconda modalità di accesso al pensionamento prevede, invece, che gli interessati possano accedere alla pensione:

– al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni, fino al 31 dicembre 2022;

– con almeno 20 anni di contributi versati. Tale contribuzione deve essere “effettiva”, intendendosi per tale quella obbligatoria, volontaria, da riscatto;

– l’importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale del relativo anno di liquidazione della prestazione.

La pensione anticipata decorre sempre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e, in particolari condizioni, per la maturazione del relativo requisito contributivo, può essere utilizzata anche la contribuzione derivante da lavoro svolto all’estero.

Fonte> https://www.smart2people.it/pensione-di-anzianita-o-anticipata

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