L’indennizzo spetta in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale e resta in attesa della pensione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempre che risultino perfezionati tutti i requisiti e le condizioni richieste.

Il periodo in cui viene riscosso l’indennizzo è riconosciuto figurativamente ai soli fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, ma non per la misura dello stesso. L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti.
L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stessa modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, nè la rivalutazione monetaria, né l’applicazione di trattenute sindacali e/o l’erogazione di trattamenti di famiglia.

L’indennizzo può essere richiesto dai seguenti soggetti:

  • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e i rappresentanti di commercio (articolo 59, comma 58, legge 449/1997).

L’indennizzo spetta ai soggetti suindicati che:

  • abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale riconsegnando al comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • al momento della domanda, abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomo, almeno 57, se donna;
  • risultino iscritti, al momento della cessazione, per almeno 5 anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione speciale commercianti.

L’indennizzo, è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma (compresi i c.d. voucher) e con la titolarità di un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico di qualsiasi fondo erogato.

Fonte: https://bit.ly/3jsmGaa
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