Il DL 21 settembre 2021, n. 127 – misure urgenti in merito alla certificazione verde COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato – interviene in merito all’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro e sui costi dei test antigenici rapidi, il termine per organizzare la propria azienda 15/10/2021.

Per quanto riguarda il settore pubblico, il DL in oggetto introduce una integrazione all’art. 9 del DL 52/21 (convertito con Legge n. 87/2021) aggiungendo l’art. 9-quinquies riguardante espressamente l’impiego delle certificazioni verdi nel settore pubblico. Al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, viene quindi esteso l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, per il personale delle seguenti amministrazioni:

✓ amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni dello Stato comprese quello ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, comunità montane e loro consorzi, istituti autonomi delle case popolari, CCIAA, etc. (di cui al co 2, art. 1, D.Lgs. 165/2001);

✓ regioni a statuto speciale, province autonome di Tn e Bz (di cui al co 3, art. 1, D.Lgs. 165/2001);

✓ autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia;

✓ enti pubblici economici;

✓ organi di rilievo costituzionale.

La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sopra indicate amministrazioni, anche in base a contratti esterni. Dunque anche per le imprese che hanno con le Amministrazioni Pubbliche appalti.

Passando poi all’ambito lavorativo privato, il DL in oggetto introduce una ennesima integrazione all’art. 9 del DL 52/21 (convertito con Legge n. 87/2021) aggiungendo l’art. 9 – septies riguardante espressamente l’impiego delle certificazioni verdi nel settore privato, obbligo previsto a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021. L’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde si applica a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato per accedere ai luoghi in cui l’attività è svolta. I lavoratori non in possesso della certificazione verde COVID-19 o che si rifiutino di esibirla al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione della certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro tipo di compenso, comunque denominato (comma 6, art. 3 del DL 127/2021).

E’ stata inserita, per le imprese con meno di 15 dipendenti, una ulteriore possibilità oltre a quanto appena descritto: il datore di lavoro può infatti, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, sospendere il lavoratore sino alla data di fine del contratto di lavoro stipulato per sostituirlo. La sospensione non può comunque essere superiore ad un periodo di dieci giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il 31.12.2021 (comma 7, art. 3 del DL 127/2021). Naturalmente questo comma è stato inserito per facilitare l’eventuale sostituzione del lavoratore non in possesso della certificazione verde e per evitare il rientro del lavoratore sostituito, nelle piccole imprese. Le disposizioni di cui al DL in oggetto – regola valida per tutti i richiamati settori – non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Prot. n. 35309 del 04/08/2021).

La verifica del rispetto delle prescrizioni in tema di possesso di certificazione verde COVID19 – regola valida per tutti i richiamati settori – sta in capo ai Datori di Lavoro che entro il 15 ottobre devono stabilire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche che possono essere eseguite anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I Datori di lavoro devono inoltre individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni in tema di possesso e esibizione del certificato verde. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10 (Piattaforma nazionale per il controllo del green pass). Ricordiamo che sono previste sanzioni per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza essere in possesso della certificazione verde, ulteriori sanzioni sono previste in capo ai datori di lavoro per la mancata adozione delle modalità operative di effettuazione delle verifiche e per la mancata verifica del possesso della certificazione dei propri lavoratori.

Per ulteriori informazioni:

Katia Rizzuti – cell: 3459418222 – mail: rizzuti.na@cna.it

Salvatore Manna – cell: 3451094909 mail: cnamediaservice@cnacaserta.it

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