DECRETO Sostegni

Il superamento dei codici Ateco, una delle nostre richieste in merito ai requisiti per accedere agli indennizzi, permetterà a molte imprese di accedere per la prima volta ai ristori. Ciò nonostante bisogna rivedere la flessione del fatturato al 30% e introdurre un meccanismo di decalage che preveda la progressiva riduzione del contributo in relazione all’andamento del fatturato. Riteniamo che il decreto Sostegni non potrà alleviare le enormi difficoltà in cui versano le imprese, schiacciate dalla crisi provocata dalla pandemia. Confidiamo, come ha già annunciato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza (DEF) sia definito un ulteriore scostamento di bilancio.

Vediamo le principali novità a favore di imprese, professionisti e lavoratori.

 

  1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

È previsto un contributo a fondo perduto per i titolari di partita iva che hanno registrato un decremento del 30% del fatturato medio 2020 rispetto al 2019. Ai titolati di partita IVA dal 1 gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito precedente.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla perdita media mensile una delle seguenti percentuali, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, per la media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA:

  • 60% per soggetti con ricavi o compensi fino a 100.000 €
  • 50% per soggetti con ricavi o compensi fra 100.000 € e 400.000 €
  • 40% per soggetti con ricavi o compensi fra 400.000 € e 1 milione €
  • 30% per soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni €
  • 20% per soggetti con ricavi o compensi fra 5 e 10 milioni €

L’importo è compreso tra un minimo di 1000 € per persone fisiche, 2000 € per persone giuridiche, fino ad un massimo di 150.000 €.

Per la presentazione delle domande bisogna attendere indicazioni sulle modalità dall’Agenzia delle Entrate.

 

  1. Disposizioni in materia di lavoro

La cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali è prorogata fino al 30 giugno 2021.

I trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

La cassa integrazione salariale per operatori agricoli (CISOA) è concessa, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere, per una durata massima di 120 giorni, fino al 31 dicembre 2021.

Prorogato il blocco dei licenziamenti fino:

  • al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria
  • al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

 

  1. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

È prevista un’indennità una tantum pari a 2400€ per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a partire dal 1 gennaio 2019, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate e non sono titolari di pensione, rapporto di lavoro o NASPI

Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro dal 1 gennaio 2019, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato e/o di pensione, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate;
  • lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2400 € ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore precedente, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza corresponsione di NASPI, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

È erogata dalla società Sport e Salute spa, un’indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, per l’emergenza COVID hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’ammontare dell’indennità è determinata come segue:

  • ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi da attività sportiva superiori a 10.000 €, spetta la somma di 3600 €;
  • ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi da attività sportiva superiori tra i 4000 e i 10.000 €, spetta la somma di 2400 €;
  • ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi da attività sportiva inferiori a 4000 €, spetta la somma di 1200 €.

Sono prorogate al 30 giugno 2021 le misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità.

 

  1. Ulteriori misure di natura fiscale

Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro.

Definizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti che hanno subito un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019.

Proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile.

 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare i nostri uffici

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