L’Inps con la circolare numero 65 del 19/04/2021 ha fornito le informazioni utili all’individuazione dei lavoratori beneficiari dell’indennità di 2400 euro (una tantum) prevista dal Decreto Sostegni.

In particolare, i lavoratori destinatari della tutela (art 10 comma 1 decreto Sostegni) sono:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

I soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 (decreto Ristori) non devono presentare una nuova domanda, essa sarà erogata automaticamente con le modalità indicate dagli stessi per le precedenti erogazioni.

 

Soggetti beneficiari che possono presentare la domanda:

  1. Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori. Requisiti:
  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, con 30 giornate di lavoro nel medesimo intervallo temporale e con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Non titolari, alla data del 23 marzo 2021, di trattamento pensionistico diretto, di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021;
  • lavoratori in somministrazione presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, con 30 giornate di lavoro nel medesimo intervallo temporale e con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Non titolari, alla data del 23 marzo 2021, di trattamento pensionistico diretto, di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo

 

  1. Lavoratori dipendenti e autonomi seguenti, che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15e/o 15-bis del decreto Ristori. Non titolari di rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, alla data di presentazione della domanda, né di trattamento pensionistico diretto:
  • lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, con 30 giornate di lavoro nel medesimo intervallo temporale;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021;
  • titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, iscritti alla Gestione separata con almeno un mese di contributi in tale intervallo, e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo, derivante dalle predette attività, superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

  1. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori. Requisiti:
  • titolari, nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata pari ad almeno 30 giornate;
  • titolari nell’anno 2018 di rapporti di lavoro a tempo determinato, nei predetti settori, di durata pari ad almeno 30 giornate;
  • non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021 né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

 

  1. Iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori. Requisiti:
  • almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, con un reddito non superiore a 75.000 euro, non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 24 marzo 2021, né di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • almeno 7 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, con un reddito non superiore a 35.000 euro, non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 24 marzo 2021, né di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Per la presentazione della domanda non esitate a contattare i nostri uffici

Napoli 081 455165

Caserta 0823 467071

Benevento 0824 317489

 

Circolare completa con codici ATECO

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