Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n.12 del 30 gennaio 2023 con il quale si informa che dalla terza settimana del mese di febbraio sarà attiva la piattaforma informatica per usufruire del contributo in oggetto denominato “Buono Patente”.

(link: https://www.mit.gov.it/documentazione/buono-patente-
autotrasporto)

Si tratta della misura introdotta con l’articolo 1, comma 5-bis del Decreto Legge n. 121 del 10.09.2021 al fine di favorire l’ingresso nel settore di nuovi conducenti abbattendo i costi necessari per acquisire patente di guida e certificati professionali.
Lo stesso disposto normativo richiamato sopra, individuava le risorse per sostenere l’agevolazione tramite l’istituzione del Fondo denominato “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto”. Veniva quindi stabilito che le risorse del fondo sarebbero state elargite mediante la concessione di un Contributo denominato “buono patente autotrasporto” I termini e le modalità di presentazione delle domande sono stati demandati al Decreto MIMS/MEF n.201 del 1° Luglio 2022.

Il Decreto n.201/2022, prevedeva infine che l’effettiva attuazione della misura fosse demandata alla predisposizione di una “piattaforma informatica” denominata “Buono patenti”.
Dall’emanazione di quest’ultimo decreto, il disposto normativo era stato messo in stand by in quanto carente proprio della “piattaforma informatica” necessaria per accedere al beneficio.
Di seguito si richiamano le principali condizione stabilite dal combinato disposto delle norme richiamate.

APERTURA PIATTAFORMA INFORMATICA (Art. 1 DD n.12/2023)
In particolare la piattaforma sarà disponibile in due diversi momenti temporali:
1. AUTOSCUOLE E SOGGETTI IN POSSESSO NULLA OSTA PER CORSI CQC = dalle ore 12.00 del 6.2.2023
2. SOGGETTI AVENTI TITOLO PER USUFRUIRE DEL BUONO = dalle ore 12.00 del 13.2.2023
La piattaforma è raggiungibile al link: https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/

SOGGETTI DEMANDATI ALL’ACCESSO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA (Art. 1 DD n.12/2023)
Le autoscuole ed i soggetti interessati in possesso di nulla osta per l’effettuazione dei corsi CQC, utilizzeranno la piattaforma per accreditarsi ed essere inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari del “Buono Patente” consultabile dalla stessa piattaforma (Art.6,Decreto MIMS/MEF n.201/2022).
I soggetti aventi titolo che vogliono usufruire del beneficio, utilizzeranno invece la piattaforma per registrarsi e presentare domanda mediante la compilazione dell’apposito modello disponibile sulla piattaforma stessa; la scelta è condizionata ai soggetti che si sono accreditati e che, come detto sopra, sono riscontrabili sulla piattaforma in parola (Art.5, Decreto MIMS/MEF n.201/2022).

RISORSE STANZIATE (Art. 1, co. 5-Bis D.L. n.121/2021; Art. 1, Decreto MIMS/MEF n.201/2022)
Il fondo “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto” stanzia:
‐ 3,7 milioni di euro per l’anno 2022
‐ 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026

SPESE AMMESSE AL BENEFICIO – TRASPORTO MERCI E PERSONE (Art. 1 Comma 5 bis D.L. nr 121/2021; Art. 4,comma 2, Decreto MIMS/MEF n.201/2022)
Le spese di formazione sostenute per il conseguimento, anche cumulativi della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE E DI MERCI
1) di una delle seguenti PATENTI (D. n.285/1992, art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), 0), p), q))

‐ h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

‐ i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.

‐ l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

‐ m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

‐ n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

‐ o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

‐ p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

‐ q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

2) della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

IMPORTO DEL BUONO PATENTE AUTOTRASPORTO (Art. 1, co. 5-Bis D.L. n.121/2021; Art. 4, comma 1, Decreto MIMS/MEF n.201/2022)
Il contributo è pari all’80% della spesa sostenuta per la formazione e comunque di importo NON superiore a 2.500 euro

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO (Art. 3, Decreto MIMS/MEF n.201/2022)
Possono beneficiare del contributo i cittadini italiani ed europei che, nel periodo compreso tra il 1° Marzo 2022 ed il 31 Dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni

PERIODO ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE SVOLTA LA FORMAZIONE (Art. 1, co.2, Decreto MIMS/MEF n.201/2022)
Per poter beneficiare del contributo, la spesa per la formazione, deve essere stata sostenuta o dovrà essere sostenuta, nel periodo compreso tra il 1° Luglio 2022 ed il 31 Dicembre 2026, presso uno dei soggetti accreditati nella piattaforma

MODALITÀ DI EROGAZIONE ED UTILIZZO DEL CONTRIBUTO (Art.5, co.1,2,3,4,5,6 del Decreto MIMS/MEF n.201/2022)
Per ottenere il “Buono patente autotrasporto” occorre:
‐ registrarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal MIT tramite il link: https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/
‐ presentare istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa
‐ effettuata la registrazione il MIT attribuisce il buono mettendolo a disposizione nell’area riservata dall’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario
‐ il buono deve essere attivato entro 60 giorni dalla sua emissione; decorso tale termine il buono è annullato. L’avente diritto può richiedere l’emissione di un nuovo buono nei limiti delle risorse disponibili all’atto della nuova richiesta
‐ Il buono può essere utilizzato esclusivamente presso i soggetti accreditati che applicheranno una riduzione delle spese di formazione pari al valore del Buono stesso.

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