Per l’anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“decreto Cura Italia”) ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro.

In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Dal 19 maggio 2020, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di babysitting introducendo, in alternativa, il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

Il bonus per servizi di babysitting e quello per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia sono rivolti alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
    autonomi iscritti all’INPS
  • autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari)

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto legge 18/2020, dal 5 marzo 2020 il bonus per l’assistenza dei figli minori di 12 anni spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.
  • In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure trovano applicazione limitatamente all’anno 2020;

bonus babysitting a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, e il bonus centri estivi per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

I bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare.

Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Il bonus babysitting viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia. I beneficiari del bonus devono registrarsi sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali > Libretto Famiglia, rispettivamente:

  • come utilizzatori di Libretto Famiglia;
  • come prestatori di servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la cosiddetta “appropriazione” del bonus tramite il Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

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