TFR

Il TFR è una quota della retribuzione che matura mensilmente ma che i lavoratori dipendenti percepiscono al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione.

Esiste però una deroga a tale norma, contemplata nell’ art. 2120 c.c., con la quale viene concessa al prestatore di lavoro la possibilità di chiedere, in costanza di rapporto, un anticipazione sul trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La somma anticipata viene detratta dal TFR complessivamente spettante al lavoratore e può essere concessa in misura non superiore al 70% del TFR maturato e accantonato alla data della richiesta.

Il diritto può essere esercitato una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è soggetto a una serie di limitazioni condizioni previste dalla legge, a tutela sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, sebbene i CCNL ed eventuali patti individuali possano stabilire condizioni di miglior favore.

Per quanto riguarda i dipendenti privati che non hanno optato per la scelta in fondi pensione l’anticipazione può essere richiesta solo da coloro che hanno maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro ed è esclusa per i dipendenti di aziende in CIGS.

L’azienda è tenuta ad accogliere le domande di anticipazione nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque nella misura del 4 % del numero totale dei dipendenti.

Qualora il datore di lavoro si trovi di fronte a più richieste di anticipazione, dopo aver soddisfatto i limiti minimi, dovrà rispettare l’ordine cronologico di presentazione.

Ma veniamo ora alle motivazioni. La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di sostenere spese per:

  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all‘anticipo anche ad altre fattispecie analoghe. Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta al proprio datore allegando la documentazione idonea a dimostrarne l’acquisto, anche qualora questo non si sia ancora perfezionato;
  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL, comprese le spese accessorie. E’ irrilevante che la terapia o l’intervento vengano o meno praticati nelle strutture pubbliche e non è necessario che il lavoratore abbia già sostenuto la spesa. Il lavoratore dovrà allegare alla domanda un’attestazione rilasciata dall‘ASL che certifichi l’esistenza della malattia, la necessità di intervenire e l’entità del costo complessivo;
  • fruizione dei congedi parentali, di formazione extra lavorativa e di formazione continua. L’anticipazione deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese precedente la data di inizio del congedo ed è sufficiente una domanda scritta all’azienda con l’indicazione della data di inizio del congedo. Ma cosa succederebbe se il lavoratore con intento fraudolento destinasse le somme anticipate a scopi diversi da quelli indicati dalla legge? In questo caso il datore di lavoro, e altri dipendenti danneggiati, avrebbero il diritto di richiedere la restituzione della somma o il risarcimento del danno.
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